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giovedì, Marzo 28, 2024
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Scandalo intercettazioni, interviene il COA di Palermo

Anche l'Ordine palermitano stigmatizza le intercettazioni illegali della Procura di Trapani.

Dopo “lo scandalo intercettazioni” che ha visto salire sul banco degli imputati la Procura di Trapani per le intercettazioni indiscriminate disposte su avvocati, giornalisti, parlamentari e sacerdoti nell’inchiesta sulle ONG, anche l’Ordine dei legali palermitani è intervenuta sulla vicenda per stigmatizzare l’attività dei magistrati di via XXX Gennaio. Noi riceviamo e pubblichiamo integralmente:

“La recente notizia, apparsa sui quotidiani nazionali, di intercettazioni di conversazioni indirettamente captate tra Avvocati nell’esercizio delle proprie finzioni difensive e rispettivi clienti nel corso di indagini preliminari condotte dalla Procura di Trapani ripropone una annosa questione.
I fatti occorsi, cosi come riportati dagli organi di stampa e mai smentiti, nell’essenza dalle istituzioni interessate, vanno attenzionati con determinazione. Non può profanarsi la sacralità della comunicazione tra avvocato e assistito, che costituisce uno dei pilastri del diritto di difesa garantito dalla Carta Costituzionale (art. 24 Cost.) e riconosciuto come principio fondamentale dall’Unione Europea. L’Avvocato può e deve svolgere il suo incarico di consulenza, di difesa e di rappresentanza del cliente, perché pieno titolare dei diritti attribuitigli dall’art. 6 della CEDU, nonché dagli arti. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, nel modo più ampio e libero possibile. Per esplicare pienamente il proprio mandato, il difensore deve essere libero di interloquire con il proprio assistito e con i propri consulenti in assoluta libertà, senza, cioè, che le loro conversazioni possano essere, anche solo indirettamente, oggetto di captazione.
E’ evidente, pertanto, alla luce del citati principi territoriali e comunitari che la notizia di Colleghi intercettati durante l’esercizio delle loro funzioni difensive non possa che destare allarme, stridendo con i citali principi fondamentali del diritto interno e di quello comunitario. Né può ritenersi sufficiente a “derubricare” la gravità dell’accaduto la formale »non utilizzabilità. a fini probatori dell’intercettazione cosi illegittimamente acquisita, già consacrata dall’art. 103 c.p.p., non esistendo alcun rimedio normativa, neppure ‘postumo”, che possa riparare la compiuta violazione della segretezza delle conversazioni tra l’Avvocato e il suo assistito o . l’Avvocato ed i consulenti della difesa.
In un sistema processuale (che dovrebbe essere) basato sul principio parità tra difesa ed accusa, è inammissibile che la strategia difensiva messa appunto dal Difensore nei colloqui con il cliente o con i suoi consulenti possa essere “captata” da quella che dovrebbe essere la sua controparte processuale. La presente viene trasmessa al Ministro della Giustizia, al Consiglio Nazionale Forense ed al Consiglio Superiore della Magistratura per le valutazioni di competenza.”

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo

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