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giovedì, Aprile 25, 2024
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I legali di Santangelo ci scrivono

Ancora una volta, la Difesa del parlamentare ha da ridire sulle nostre ricostruzioni giornalistiche. E noi, doverosamente, ne diamo conto

Per i Legali del parlamentare grillino, ancora una volta, non abbiamo ricostruito fedelmente la vicenda processuale che vede il Senatore Santangelo a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Telesud. Già dopo il pronunciamento del Giudice per le Indagini Preliminari Antonio Cavasino, che aveva rigettato la richiesta d’archiviazione proposta dai PM, il parlamentare, per il tramite del proprio difensore, avvocato Sergio Sciuto, presentava un esposto-querela poiché, a suo dire, non avevamo fedelmente ricostruito i fatti processuali; ma la Procura chiese, alla velocità della luce, l’archiviazione che il GIP di Trapani, Emanuele Cersosimo, dispose dopo l’opposizione del querelante. 

Adesso, con una nota anche a firma dell’Avv. Vincenzo Esposito, aggiunto in un secondo momento alla Difesa di Santangelo, si torna alla carica: in una nota oltre a riservarsi di tutelare il proprio assistito nelle opportune sedi, avanzano  una formale istanza di rettifica, ritenendo che “la decisione del GOT con riferimento alla eccezione di improcedibilità sollevata, in relazione agli art. 3 legge 140/2003 e 68 della Costituzione, solo ed esclusivamente in base al contenuto letterale del decreto di citazione a giudizio, con esclusione di qualsiasi valutazione sul merito, peraltro allo stato non ammissibile essendo stata assunta nella fase preliminare al dibattimento, prima della formulazione di qualsivoglia ulteriore istanza anche in ordine al rito”; ed ancora, che “il GIP Cavasino, chiamato funzionalmente a decidere sugli esimenti di cui sopra, ritenendo assorbita la questione su qualunque altra posta a fondamento della richiesta d’archiviazione per la ritenuta “non offensiva delle espressioni proferite dall’indagato”, non ha disposto il rinvio a giudizio, non essendone funzionalmente competente, ma che fossero espletate nuove indagini per verificare l’operatività dell’articolo 68. Indagini mai svolte dai PM che in base a quegli stessi atti ha disposto, poi, inopinatamente, la citazione a giudizio.”

A nostro modestissimo avviso, questioni di lana caprina più che in punta diritto. Ciò detto, ne diamo doverosamente conto. 

Tuttavia, per amor di verità,  in ordine all’ordinanza del Giudice Francesco Giarrusso, va osservato senza possibilità di smentita che non solo “è vero che lo stesso ha rigettato la eccezione di improcedibilità sollevata dalle difese, ma è altresì vero che il Giudicante nell’ordinanza di rigetto, nel richiamarsi al capo di imputazione che ripropone letteralmente il contenuto delle frasi diffamatoria a danno di Telesud, ha ritenuto di non dover accogliere la richiesta di applicabilità dell’art. 68 della Costituzione, ovvero la cosiddetta immunità parlamentare, poiché “SEMBREREBBE CHE L’IMPUTATO ABBIA AGITO NON NELLA QUALITA’ DI SENATORE DELLA REPUBBLICA, MA SIC ET SIMPLICITER COME ESPONENTE DI UN PARTITO POLITICO”. E, d’altro canto, avendo l’imputato deciso di accedere al rito abbreviato, e quindi allo stato degli atti, appare inverosimile riuscire a dimostrare il contrario. Quanto poi alla decisione del GIP, lo stesso ha rigettato la richiesta di archiviazione demandando al PM la valutazione circa l’applicabilità dell’immunità parlamentare alle condotte dell’allora indagato che ha ritenuto, anche sulla scorta di quanto riferito da Santangelo, sottopostosi ad interrogatorio, di doverlo rinviare a giudizio. 

Ad ogni modo, al di là delle locuzioni prettamente giuridiche, sicuramente poco comprensibili al lettore, un dato è certo: PM/GIP prima e GIUDICE del dibattimento poi, hanno ritenuto che il PROCESSO S’HA DA FARE!!!

Il Senatore grillino, dunque, continua, ancora una volta, con una protervia degna di miglior causa più che con la giusta tutela dei suoi diritti. Staremo a vedere; febbraio si avvicina ed un Giudice, finalmente, stabilirà qual è la verità dei fatti!!!

Nicola Baldarotta Direttore di Telesud   
Massimo Marino Presidente di Telesud                           


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Di seguito, l’istanza di rettifica integrale pervenuta dagli avvocati Sergio Sciuto e Vincenzo Esposito

“La decisione è stata assunta dal GOT in data 15/11/2019 con riferimento alla eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa dell’imputato con riferimento agli artt. 3 1. 140/2003 e 68 della Costituzione, solo ed esclusivamente in base al contenuto letterale del decreto di citazione diretta a giudizio, con esclusione di qualsiasi valutazione sul merito, peraltro, allo stato non ammissibile essendo stata assunta nella fase preliminare al dibattimento, prima della formulazione di qualsiasi ulteriore istanza anche in ordine alla scelta del rito”.
“Il Gip, dott. A. Cavasino, chiamato funzionalmente a decidere sull’operatività delle esimenti di cui all’art. 3 1 140/2003 e 68 della Costituzione, ritenendo assorbita la relativa questione su qualunque altra posta a fondamento della richiesta di archiviazione da parte del P.M. per la ritenuta “non offensività delle espressioni proferite dall’indagato”, non ha disposto il rinvio a giudizio, decisione per la quale non era funzionalmente competente trattandosi di reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, ma che fossero espletate ulteriori indagini per verificare l’operatività dell’esimente di cui al su indicato art.68 cost., preliminare a qualsiasi altra decisione. Indagini mai svolte dall’Ufficio della Procura della Repubblica di Trapani che, viceversa, in base a quegli stessi atti di indagini in forza dei quali aveva chiesto l’archiviazione, ha disposto, poi, inopinatamente la citazione diretta a giudizio”.

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