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Ricorso di Venuti rigettato: Safina rimane Deputato all’ARS

Sentenza emessa nel primo pomeriggio di oggi

Dario Safina rimane deputato regionale. Il ricorso presentato da Domenico Venuti, primo dei non eletti nella lista PD alle scorse Regionali, è stato rigettato.

La sentenza è stata emessa nel primo pomeriggio di oggi dal Tribunale di Palermo, sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati
Francesco Micela. Giulio Corsini e Donata D’Agostino. 

I due motivi (incarico di consulente a titolo gratuito per l’Amministrazione Comunale di Trapani e l’otteniment di un finanziamento da parte del Circolo del tennis di Trapani di cui Safina è ancora Presidente) addotti dai legali di Domenico Venuti, difeso dagli avvocati Guido Corso e Ignazio Scardina, sono stati ritenuti non validi ai fini della decadenza, dal ruolo di Deputato regionale di Dario Safina, assistito dai legali Pasquale Perrone e Franco Campo. 

Ecco, nella sua integralità, il dispositivo di sentenza emesso dai Giudici.

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Letti gli atti;
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 20/01/2023 ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 BIS COD. PROC. CIV.
Con ricorso depositato in data 11/11/2022, VENUTI DOMENICO ha chiesto che venisse ac- certata e dichiarata la ineleggibilità alla carica di deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana del candidato SAFINA DARIO, eletto nella tornata elettorale del 25 settembre 2022, giusta proclama- zione degli eletti dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Trapani del 14 ottobre
2022.
Il ricorrente, premettendo il suo interesse all’azione in quanto primo dei non eletti, ha affidatoil ricorso a due motivi: in primo luogo ha dedotto la violazione dell’art. 8 co. 1 lett. b e co. 3 L. reg. sic. 20 marzo 1951 n. 29, sul punto in cui non è eleggibile a deputato regionale l’assessore di comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

In secondo luogo, ha denunciato la violazione dell’art. 10 lett. B) L. reg. 20 marzo 1951 n. 29  ove recita che “non sono eleggibili i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società enti di diritto privato ed imprese volte a profitto di privati, che godono di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione”.
Costituitosi regolarmente, il resistente contestava la ricostruzione dei fatti come operata da controparte e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il P.M. depositava memoria in data 20/01/2023 con la quale si rimetteva al Tribunale per eventuali approfondimenti istruttori.

Col primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 8 co. 1 lett. b e co. 3 L. reg. sic. 20 marzo 1951 n. 29.
La norma, rubricata “Norme per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana”, stabilisce, per quel che qui rileva, che “1. Non sono eleggibili a deputato regionale: 
b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell’ultimo censimento generale della popola- zione;
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della pre- cedente elezione regionale.
3. Per cessazione dalle funzioni si intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovve- ro dal collocamento in aspettativa”.
Il ricorso è infondato.

Risulta documentalmente che SAFINA DARIO abbia ricoperto la carica di assessore della Giunta comunale di Trapani dall’01/07/2019 al 30/04/2022, data a decorrere dalla quale lo stesso ha quindi rassegnato le dimissioni.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, tuttavia, la causa di ineleggibilità stabilita dall’art. 8 comma 1, lett. b) della l.r. 29/1951, non sarebbe venuta meno, atteso che, a decorrere dal 02/05/2022 e sino al 20/09/2022, allo stesso sarebbe stato conferito l’incarico di consulente a titolo gratuito del medesimo Comune di Trapani in materie ritenute sovrapponibili a quelle che erano state oggetto della “delega” assessoriale.
Risulta effettivamente in atti che, col decreto n. 19 del 02/05 maggio 2022, il Sindaco di Tra- pani, premettendo di aver “apprezzato la fondamentale attività svolta a supporto dell’Amministrazione dall’Avv. Dario Safina” ed acquisito dallo stesso “la disponibilità a prosegui- re nella collaborazione”, gli ha conferito l’incarico di consulenza a titolo gratuito, per la durata di un mese, “nell’ambito delle materie attenenti ai rapporti giuridici del personale, l’espletamento delle procedure di gara ai fini dell’attuazione del PNRR e delle OO.PP. nonché il supporto norma- tivo in materia di affidamento in house delle partecipate e del controllo analogo sulle stesse”.
Il predetto incarico è stato confermato, fino al 30/06/2022 con decreto sindacale n.26 del 31/05/2022, e, sino al 31/08/2022, con decreto sindacale n.41 del 28/06/2022.
Infine, con un ultimo decreto n. 49 del 31/08/2022 l’incarico è stato ulteriormente conferma- to sino al 20/09/2022.
Al riguardo ed in via preliminare deve osservarsi che le elezioni regionali siciliane “anticipate” del 25/09/2022 sono state determinate, ai sensi dell’art. 10, comma 2, dello Statuto speciale, dal- le dimissioni del Presidente della Regione: atteso che la L. n. 29 del 1951, art. 10 bis introdotto dalla L.R. n. 7 del 2005, art. 12, comma 2 così dispone: “In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli artt. 8- bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell’Assem- blea regionale, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputa- to regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di con- vocazione dei comizi elettorali”, poiché il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 491 dell’08/08/2022 di convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Regione e dei de- putati dell’Assemblea regionale siciliana è stato pubblicato nella G.U.R.S. del 10/08/2022, il ter- mine per la rimozione delle cause di ineleggibilità va individuato nella data del 18/08/2022.

Nel caso di specie, atteso che il resistente SAFINA ha rassegnato le sue dimissioni in data 30/04/2022, da un punto di vista strettamente temporale nessun problema di ineleggibilità si pone nel caso concreto.
Superato tale profilo, deve rilevarsi che, secondo la concorde interpretazione giurisprudenziale dell’art. 8 della L. reg. sic. 20 marzo 1951 n. 29, nell’elencazione delle cause di ineleggibilità la norma non pone tanto l’accento sul “titolo” della cessazione dalle funzioni (dimissioni, colloca- mento in aspettativa o altra causa), quanto soprattutto sulla “effettività” di tale cessazione, da in- tendersi come l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito (art. 8, comma 3). Ne segue, per come affermato da Cass. Sez. 6 – 1, Sentenza n. 27832 del 20/12/2011, che la prova di detta cessazione – il cui onere incombe certamente sul candidato alla carica elettiva astratta- mente ineleggibile – può emergere, secondo le circostanze del caso concreto, non soltanto dagli elementi formali attestanti la cessazione dalla carica che inibisce l’eleggibilità, ma anche da altri elementi probatori che supportino e/o integrino un titolo formale insufficiente od incerto (ad esempio, dimissioni dalla carica non ancora accettate), dalla complessiva considerazione dei quali risulti comunque che tale cessazione si è effettivamente verificata.
Tale lettura appare al Collegio quella maggiormente aderente alla stessa ratio delle cause di ineleggibilità, le quali mirano – com’è noto – a prevenire effetti distorsivi quanto alla parità di condizioni tra i vari candidati, in ragione del fatto che il soggetto non eleggibile – avvalendosi del- la particolare carica che ricopre – può influenzare a suo favore il corpo elettorale.
A ciò va aggiunto che tale interpretazione della disposizione in esame, che privilegia l’integrazione tra elementi probatori formali e sostanziali, rispetta, oltre che il tenore letterale del- la norma, anche le concorrenti considerazioni sul diritto di elettorato passivo: esso, riconosciuto e garantito a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza dall’art. 51 Cost., comma 1, è un diritto politico fondamentale connotato dai caratteri dell’inviolabilità (cfr., ex plurimis, le sentenze della Corte costituzionale nn. 235 del 1988 e 141 del 1996); le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango co- stituzionale, e ciò in base alla regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione (Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 1996 cit., n. 3. del Considerato in diritto).

Poiché è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo il quale la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione, non c’è spazio ad una lettura diversa dal considerare le norme che la disciplinano quali di stretta interpretazione (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 283 del 2010, n. 7 del Consi- derato in diritto), nel senso che esse devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a sod- disfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 1996 cit., ibidem), entro i limiti cioè di una stretta strumentalità rispetto all’obiettivo perseguito.
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il collegio che la difesa del resistente sia ido- nea a dimostrare l’effettiva cessazione dalla carica pubblica da parte del candidato VENUTI DARIO, con ciò escludendosi la sua ineleggibilità nella tornata elettorale in cui è stato proclamato eletto.
Come attestato dal Segretario Generale del Comune di Trapani in data 22/12/2022, infatti, “Safina Dario non ha mai partecipato a sedute della Giunta Comunale dal giorno 30/04/2022 al giorno 20/09/2022; non sono stati prodotti o formalizzati dal sig. Safina Dario né allo stesso sono stati richiesti atti propedeutici alle deliberazioni dell’organo esecutivo dal 30/04/2022 al 20/09/2022; agli altri d’ufficio non risultano prodotte e trasmesse direttive, proposte, atti di indirizzo o atti di controllo nei confronti degli Uffici Comunali dal 30/04/2022 al 20/09/2022”.
Né può dirsi idonea e sufficiente a sostenere la tesi del ricorrente la sola sequenza temporale tra le dimissioni e i conferimenti degli incarichi quale consulente esterno, essendo i predetti espressamente conferiti “a titolo gratuito, senza alcun vincolo di subordinazione, senza alcun in- serimento nell’organizzazione e nelle attività gestionali dell’Ente”: per il principio della « effettivi- tà» deve concludersi, pertanto, che la cessazione dalla carica di assessore da parte di SAFINA DARIO debba intendersi come effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito, inteso come esercizio della cosa pubblica tale da produrre quei paventati effetti distorsivi di influenzabi- lità a suo favore dell’elettorato attivo.


Col secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10 lett. B) L. reg. 20 marzo 1951 n. 29, così come modificata dall’art. 1 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, sul punto in cui sancisce che non sono eleggibili “i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società enti di di- ritto privato ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione”: atteso che Safina Dario è dal 2018 presidente del Circolo Tennis di Trapani, anche sotto questo profilo non sarebbe eleggibile alla carica di deputa- to regionale.

Anche sotto questo aspetto ritiene il collegio che il ricorso sia infondato.
Al riguardo si osserva che, come risultante dallo Statuto prodotto, il Circolo del Tennis di Tra- pani è una associazione sportiva dilettantistica, senza personalità giuridica, che ha lo scopo di consentire, propagandare e sviluppare la pratica degli sport dilettantistici con particolare riguar- do al tennis, con esclusione assoluta di intenti speculativi e senza prefiggersi finalità di lucro (art. 5). Trattasi quindi di associazione libera che nasce per volontà di un gruppo di cittadini che si uniscono per il perseguimento di uno scopo non lucrativo, priva del riconoscimento di personali- tà giuridica, non soggetta quindi alla tutela, patrocinio e controllo dello Stato e la cui vita interna è regolata esclusivamente dalla volontà degli associati.
Deve escludersi, pertanto, che tale associazione sia inquadrabile nell’alveo delle categorie giu- ridiche indicate dalla norma, “società enti di diritto privato ed imprese volte al profitto di privati”, come anche che trattasi di ente che goda “di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione”: dalla documentazione prodotta, infatti, e significativamente dai D.D.S. dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, emerge che lo stanziamento annuale di spesa venisse effettuato in favore del Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Na- zionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI e che, da ultimo, nel D.D.S. n. 1995 del 24/08/2022 sia stata stanziata e liquidata la somma di € 112.573,61 a favore della FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS – COMITATO REGIONALE SICILIA. Il Circolo del Tennis Trapani, invece, risulta inserito nell’elenco delle società destinatarie del con- tributo su determinazione e ripartizione della FIT.
Per tutte le motivazioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
In considerazione della particolarità delle materie trattate, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 25/01/2023.

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