Lo ha deciso ieri il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare. L’accusa era di essere stato contemporaneamente socio nel Trapani calcio e nella Juve Stabia

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare riunitosi in Camera di consiglio ha deciso nella seduta di ieri di dichiarare l’improcedibilità del deferimento di Fabio Petroni in relazione alla sua contestuale presenza per una ventina di giorni nella proprietà del Trapani Calcio e della Juve Stabia. Tra il 21 giugno e il 9 luglio 2019 sarebbe stato contemporaneamente socio (in forma diretta o indiretta) delle due società. L’accusa era dunque di “multiproprietà”. A disciplinare la fattispecie sono l’articolo 7 dello statuto Figc e l’articolo 16 bis delle Noif, secondo cui “non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto”. Il collegio ha evidentemente ritenuto di assoluta lievità e non incisiva nelle dinamiche societarie di entrambe le società la contestata circostanza. L’improcedibilità, di fatto, è assimilabile a una assoluzione. Nella stessa seduta il Tribunale Federale ha irrogato sanzioni per 20mila euro all’ex amministratore del Trapani Calcio, Maurizio De Simone, titolare del sodalizio granata tramite la Fm Service; di 35 mila euro a Edoardo Comito e di 14 mila euro ad Antonio Parente per la Juve Stabia. De Simone, Comito e Parente erano stati deferiti nelle rispettive qualità di legali rappresentanti pro tempore di società per aver omesso di produrre tempestivamente ai competenti organi federali la documentazione prevista per la verifica dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria in caso di cessioni di partecipazioni in società di calcio in ambito professionistico. Chiusa positivamente questa vicenda con la giustizia sportiva per Petroni e De Simone rimane aperta la questione della proprietà del Trapani Calcio innanzi la giustizia ordinaria. Il Tribunale Civile di Roma la prossima settimana dovrebbe pronunciarsi, con procedura d’urgenza ex art. 700, in un senso o nell’altro, e dirimere il contenzioso sulla piena titolarità delle quote societarie del sodalizio granata. Petroni, da parte sua, aveva sostenuto l’assoluta estraneità ai fatti dichiarando sin da subito che non avrebbe voluto patteggiare affrontando serenamente il giudizio degli organi sportivi.